- Incaricato di pubblico servizio: Secondo l’articolo 358 del codice penale italiano, il volontario svolge un’attività di pubblica utilità ma non possiede i poteri tipici del pubblico ufficiale (come funzioni legislative, giudiziarie o autorizzative e di certificazione).
- Differenza dalle Forze dell’Ordine: Il volontario in attività non è un agente di polizia o dei carabinieri e non ha poteri di ordine pubblico o di polizia stradale autonoma. Può operare solo in supporto e complemento alle autorità competenti.
- Eccezioni: Fanno eccezione i casi specifici in cui il volontario rivesta anche la qualifica di vigile del fuoco volontario, il quale possiede poteri certificativi e assume lo status di pubblico ufficiale in determinate circostanze.
- Nell’ambito del Servizio Nazionale, il volontariato di Protezione Civile è una Struttura operativa e si articola in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali.
Una realtà multiforme sia sotto il profilo operativo sia per la varietà delle professionalità e delle competenze espresse che spaziano dal soccorso all’assistenza sanitaria, dall’antincendio boschivo alla tutela dei beni culturali, dalle telecomunicazioni all’allestimento delle aree di accoglienza.
Il volontariato opera in modo integrato con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale sia in ordinario sia in emergenza e partecipa regolarmente alle attività esercitative per garantire piena sinergia con tutti gli attori del Sistema.
Rappresentato dal Comitato nazionale, come previsto dall’art. 42 del Codice della Protezione Civile, è organizzato in un Elenco nazionale – articolato in un Elenco centrale e in Elenchi territoriali – cui aderiscono tutte le organizzazioni riconosciute.
- Per diventare volontario di protezione civile è necessario iscriversi a un’organizzazione che fa parte dell’Elenco nazionale.
È possibile scegliere l’organizzazione in base a diversi parametri: dalla vicinanza della sede alla propria abitazione alla specializzazione operativa, dall’ambito territoriale di azione alla tipologia di evento per cui l’organizzazione è chiamata a intervenire (come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018).Ogni organizzazione può prevedere nel proprio regolamento misure specifiche come, ad esempio, il requisito della maggiore età ai fini dell’iscrizione.
