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Radioamatori e antenne nei parchi pubblici

Radioamatori & antenne

Radioamatori e antenne nei parchi: quando il “suolo pubblico” diventa un equivoco
C’è una scena che molti radioamatori italiani conoscono bene.
Un prato, una batteria, una radio portatile, qualche metro di cavo o una semplice antenna verticale appoggiata al terreno. Nessun cemento, nessuna opera edilizia, nessuna occupazione invasiva. Poi arriva la contestazione: “Dovete smontare tutto, è occupazione di suolo pubblico!”.
Ma la legge dice davvero questo?
Il tema è diventato sempre più frequente con la crescita delle attività radioamatoriali “portable”, dalle attivazioni in montagna ai collegamenti nei parchi naturali. E proprio qui nasce il conflitto: da una parte il diritto del radioamatore a esercitare un’attività riconosciuta dalla legge; dall’altra interpretazioni spesso eccessivamente prudenti da parte di enti locali o forze dell’ordine.
Il primo punto da chiarire è che l’attività radioamatoriale in Italia non è un hobby “tollerato”, ma una attività regolamentata dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

L’Allegato 26 del D.Lgs. 259/2003 stabilisce infatti che il radioamatore autorizzato può esercitare la propria stazione anche temporaneamente fuori dal proprio domicilio, “senza comunicazione alcuna”.
Questo passaggio è fondamentale: il legislatore ha riconosciuto esplicitamente l’uso mobile e portatile delle stazioni radioamatoriali.
La questione più delicata riguarda però le antenne. Molti agenti o amministrazioni assimilano automaticamente qualsiasi antenna a una occupazione abusiva del suolo pubblico. Tuttavia la normativa e la giurisprudenza raccontano una realtà più sfumata.
L’articolo 17 dell’Allegato 26 prevede che le antenne dei radioamatori siano soggette alle norme tecniche, urbanistiche, ambientali e di tutela della salute pubblica. Ma questo non significa che ogni antenna temporanea richieda automaticamente una concessione di occupazione del suolo pubblico. La differenza cruciale è tra installazione stabile e utilizzo temporaneo e precario. Una verticale appoggiata sul terreno, senza opere murarie, senza fissaggi permanenti e rimossa al termine dell’attività, difficilmente può essere assimilata a una occupazione stabile.
Qui però occorre evitare un errore che talvolta fanno anche i radioamatori: pensare che “temporaneo” significhi automaticamente “sempre consentito”.
Non è così. Esistono infatti contesti particolari — parchi naturali, aree archeologiche, zone sottoposte a vincolo paesaggistico o luoghi con regolamenti comunali specifici — nei quali l’ente gestore può imporre limitazioni aggiuntive. In quei casi il problema non è tanto la radio, quanto il regolamento locale sullo spazio pubblico.
Molte contestazioni non derivano da una norma specifica contro i radioamatori, ma da una interpretazione estensiva del concetto di “occupazione”. In pratica: se un oggetto tocca il suolo pubblico, qualcuno presume automaticamente che serva una concessione. Ma giuridicamente il tema è più complesso. L’occupazione di suolo pubblico, di regola, implica un utilizzo esclusivo o continuativo dello spazio pubblico tale da limitarne la fruizione collettiva. Una piccola antenna portatile usata per poche ore in un prato, senza delimitazioni, senza strutture fisse e senza impedire il passaggio, è difficilmente assimilabile a un dehors commerciale o a un cantiere.
Sul piano strettamente normativo, la materia dell’occupazione di suolo pubblico è disciplinata principalmente dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali. L’articolo 20 del Codice della Strada vieta infatti occupazioni che possano creare intralcio o limitazione alla circolazione senza preventiva concessione dell’ente proprietario della strada. Tuttavia la norma nasce soprattutto per casi di occupazione stabile o comunque incidente sulla normale fruizione dello spazio pubblico: dehors, cantieri, ponteggi, esposizioni commerciali, installazioni continuative. Applicare automaticamente lo stesso principio a una antenna radioamatoriale temporanea, leggera e rimovibile rischia quindi di forzare il significato stesso della norma.
Anche la giurisprudenza tende a distinguere tra vera occupazione esclusiva del suolo pubblico e semplice utilizzo temporaneo dello spazio comune. Diverse sentenze sulla TOSAP e sul Canone Unico Patrimoniale hanno chiarito che il presupposto dell’occupazione non è la semplice presenza materiale di un oggetto, ma la reale sottrazione dello spazio alla collettività. La Cassazione civile, già con la sentenza n. 6058 del 1992, ha affermato che il fatto generatore dell’occupazione è la materiale utilizzazione del suolo pubblico in modo tale da limitarne l’uso comune. Anche decisioni più recenti in materia di telecomunicazioni hanno ribadito che occorre valutare l’effettiva consistenza dell’occupazione e non una interpretazione automatica fondata sulla semplice presenza di impianti.
Questo naturalmente non significa che il radioamatore abbia sempre ragione. Se l’antenna attraversa sentieri, crea pericoli, interferisce con attività pubbliche o viene installata in aree vietate, l’autorità può intervenire legittimamente. Anche la sicurezza resta un elemento essenziale: il Codice impone che gli impianti non arrechino danni o interferenze. Ma sostenere che qualsiasi antenna temporanea costituisca automaticamente occupazione abusiva rischia di essere una semplificazione eccessiva.
Il problema vero sembra essere un altro: la mancanza di una disciplina chiara per le installazioni radioamatoriali temporanee leggere. E in assenza di indicazioni operative precise, tutto viene lasciato all’interpretazione del singolo agente o del singolo ufficio comunale. Il risultato è paradossale. Un’attività tecnica, culturale e perfino utile in emergenza — basti ricordare il ruolo storico dei radioamatori durante calamità e blackout — rischia di essere trattata come un abuso amministrativo semplicemente perché qualcuno vede un’antenna e pensa automaticamente a un impianto permanente.
C’è poi un aspetto culturale che meriterebbe maggiore attenzione. In molti Paesi europei l’attività radioamatoriale portatile viene considerata parte integrante della sperimentazione tecnica e della protezione civile diffusa; in Italia, invece, capita ancora che venga percepita con sospetto semplicemente perché poco conosciuta. Eppure il radioamatore che monta una piccola antenna verticale in un parco non sta “privatizzando” uno spazio pubblico: nella maggior parte dei casi sta esercitando temporaneamente una attività autorizzata, silenziosa, non invasiva e a bassissimo impatto ambientale.
La crescita delle attività radioamatoriali in portatile sta inoltre mettendo in evidenza un vuoto normativo che fino a pochi anni fa era marginale. Oggi migliaia di radioamatori operano regolarmente da parchi, montagne e aree pubbliche utilizzando stazioni leggere e temporanee. Tuttavia, mentre la tecnologia e le abitudini operative si sono evolute, la normativa è rimasta ancorata a una distinzione molto generica tra installazioni autorizzate e occupazione del suolo pubblico. Il risultato è una forte incertezza interpretativa: ciò che in un Comune viene tollerato, altrove può essere contestato come occupazione abusiva.
Proprio per questo potrebbe essere opportuno un intervento legislativo specifico. Non tanto per restringere il radiantismo, quanto per definire criteri chiari validi su tutto il territorio nazionale. Una disciplina moderna potrebbe riconoscere esplicitamente il diritto all’uso temporaneo di stazioni radioamatoriali portatili in aree pubbliche, stabilendo però limiti tecnici precisi per garantire sicurezza e compatibilità con la fruizione collettiva degli spazi. Per esempio, il legislatore potrebbe consentire senza autorizzazione preventiva l’utilizzo di canne da pesca in vetroresina, antenne verticali leggere e installazioni completamente removibili entro limiti di altezza e durata ben definiti, vietando invece opere permanenti o strutture invasive.
Naturalmente qualcuno potrebbe obiettare che una disciplina troppo permissiva rischierebbe di trasformare i parchi pubblici in aree liberamente occupabili per installazioni tecniche di ogni tipo. È una osservazione legittima, ma probabilmente sproporzionata rispetto alla realtà numerica del radiantismo moderno. Difficilmente decine di radioamatori si concentreranno nello stesso luogo fino a “occupare” un intero parco. Al contrario, incentivare attività radioamatoriali all’aperto potrebbe avere anche un valore culturale e divulgativo: molte persone, bambini compresi, potrebbero avvicinarsi per la prima volta al mondo della radio, scoprendo un’attività tecnica che continua ancora oggi a svolgere una funzione sociale, educativa e perfino di supporto nelle emergenze.
Come comportarsi quindi? La soluzione più prudente resta quella del buon senso. Installazioni leggere, temporanee, lontane dai passaggi pedonali, senza tiranti pericolosi e senza alcuna delimitazione dell’area difficilmente possono essere considerate una vera sottrazione del bene pubblico alla collettività. Ma soprattutto servirebbe maggiore chiarezza normativa. Perché oggi il radioamatore non sa quasi mai con certezza se una semplice canna da pesca con un filo verticale verrà considerata una innocua attività tecnica oppure una occupazione abusiva di suolo pubblico. E una legge chiara servirebbe soprattutto a evitare questo paradosso.
Ed è proprio qui che le associazioni di categoria potrebbero avere un ruolo fondamentale.
Così come accade in molti altri settori, anche il mondo radiantistico avrebbe bisogno di una rappresentanza capace di dialogare con istituzioni e legislatori per proporre chiarimenti normativi, linee guida nazionali e criteri uniformi validi su tutto il territorio italiano.
Una regolamentazione più chiara aiuterebbe tutti:
📌 i radioamatori, che oggi spesso operano nell’incertezza;
📌 le amministrazioni locali, che si trovano senza indicazioni precise;
📌 le forze dell’ordine, chiamate a interpretare norme nate per contesti molto diversi.
Perché oggi il vero paradosso è questo:
una attività tecnica, culturale e perfino utile nelle emergenze rischia talvolta di essere trattata come un abuso amministrativo semplicemente perché qualcuno vede un’antenna e la associa automaticamente a un impianto permanente.
E forse, nel 2026, sarebbe il momento di affrontare seriamente questa ambiguità normativa.

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